Le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa sono riconosciute in presenza di alcune condizioni e solo se l’acquirente possiede determinati requisiti. Queste consistono nell’applicazione dell’imposta di registro nella misura ridotta del 2%, dell’Iva ridotta al 4%, (da applicare quando previsto in alternativa all’imposta di registro), nelle imposte ipocatastali nella misura fissa di 50 euro, o di 200 euro se il trasferimento è imponibile Iva
Per fruire delle agevolazioni è necessario che l’immobile sia una abitazione accatastata nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
Per usufruire dell’agevolazione l’immobile si deve trovare nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha, o stabilisce entro 18 mesi dall’acquisto, la residenza o quello in cui svolge la propria attività.
L’acquirente inoltre non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare, e non deve essere titolare, neppure per quote anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo lui stesso o dal coniuge per la quale abbia già fruito delle agevolazioni prima casa.
|